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Vacanza rovinata: oltre ai danni patrimoniali, il turista ha diritto anche al risarcimento dei danni morali

Argomento: risarcimento dei danni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez III, 20 febbraio 2023, n. 5271)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

(…) la lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost., è stata ascritta ai “casi previsti dalla legge”, che, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Più precisamente, sia la previsione, nell’art. 2 Cost., della “garanzia” dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell’inviolabilità, proiettata nei rapporti orizzontali, sono stati ritenuti idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all’art. 2059 cod. civ. Ai diritti inviolabili della persona non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata – in presenza di una particolare gravità soggettiva dell’illecito e relativamente alla componente del danno morale – anche da una funzione individual-deterrente (in tal senso cfr. Corte cost. n. 205 del 2022). Il citato diritto vivente ha poi conseguito l’avallo della Corte costituzionale che, a fronte della tutela assicurata in via ermeneutica agli “interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (sentenza n. 233 del 2003), ha giudicato come non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Nella motivazione la Corte ha riconosciuto alle sentenze della Cassazione (e specificamente alle pronunce n. 8828 e n. 8827 del 2003) l’indubbio pregio di aver ricondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, incluso il danno biologico. Per altro verso, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema, la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuandone il fondamento "non nella generale previsione dell' art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata (come legislativamente disciplinata)" (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189). Anche Cass. 20 marzo 2012, n. 4372, ha cassato una decisione che lo aveva negato, [continua ..]

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